L’Anci ha invitato i comuni a svolgere azioni preventive
Il problema si ripresenta ogni giorno, in ogni città. Alcune strade si trasformano in poli di attrazione per centinaia di persone, richiamate da bar, ristoranti e musica fino a notte fonda. Ma la stessa vitalità che anima certi quartieri mette in crisi la vita di chi ci abita. È la cosiddetta mala movida: un nodo difficile da sciogliere, che coinvolge amministrazioni locali, condomìni e singoli cittadini. Anche il Comune di Napoli, da tempo alle prese con questo squilibrio, è alla ricerca di strumenti per tutelare il diritto al riposo senza ostacolare la libera iniziativa economica.
Il fenomeno ha una portata nazionale e si ripercuote direttamente dentro i palazzi. Quando i locali si trovano al piano terra di edifici residenziali, il rumore entra nelle abitazioni e coinvolge i condomìni, anche se a muoversi legalmente sono spesso solo singoli proprietari. In questi casi, l’amministratore diventa figura centrale.
La risposta dell’Anci e il nuovo orientamento della Cassazione
Un intervento normativo a livello nazionale, spiega «il Sole 24 ore», è arrivato dall’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha messo a punto una serie di linee guida per aiutare gli enti locali a gestire il problema. L’iniziativa nasce dopo una pronuncia della Cassazione – la sentenza n. 14209 del 2023 – che ha segnato un cambio di passo. La Corte ha stabilito che le amministrazioni comunali hanno il dovere di intervenire per tutelare la salute dei cittadini in presenza di rumori molesti legati alla movida. Non con azioni isolate o emergenziali, ma attraverso strumenti pianificati: regolamenti, limiti, ordinanze. L’Anci, in questo senso, invita a lavorare in anticipo, coinvolgendo esercenti e frequentatori per fissare regole chiare.
Il ruolo dell’amministratore di condominio
In questo scenario si inserisce il ruolo dell’amministratore di condominio, sempre più spesso chiamato dai residenti a «fare qualcosa». Ma cosa può fare ? Se non si tratta di rumori provenienti da impianti condominiali, come ascensori o caldaie – di cui è direttamente responsabile – l’amministratore non ha poteri di intervento autonomo. Può raccogliere le lamentele, accertare la fonte dei disturbi e, se il locale è di proprietà di un condomino, può invitarlo formalmente a rispettare il regolamento condominiale, dove spesso sono previste clausole specifiche sulla tutela della quiete.
Tuttavia, per avviare una causa serve una delibera assembleare: l’amministratore non può agire per conto proprio. Questo perché eventuali spese legali ricadrebbero su tutti i condòmini, non solo su chi subisce direttamente il disturbo. Una decisione collettiva, quindi, è indispensabile. E spesso non semplice da ottenere.
Quando il rumore viene dagli impianti comuni
Nel caso in cui il rumore provenga da impianti comuni, l’amministratore ha invece facoltà di rivolgersi al Comune, che può incaricare l’Arpa – Agenzia regionale per la protezione ambientale – o un tecnico acustico di effettuare i rilievi. La legge prevede criteri precisi per valutare se un rumore sia tollerabile o meno: il disturbo è considerato eccessivo se supera di 3 decibel il rumore di fondo nelle ore notturne (in genere tra le 22 e le 6) e di 5 decibel durante il giorno.
Naturalmente, tutto dipende dal contesto: in un quartiere residenziale silenzioso, pochi decibel in più possono diventare insopportabili; in una zona industriale, lo stesso livello sonoro può essere accettabile. È proprio per questo che la regolazione va fatta a monte, con strumenti adeguati e coinvolgendo tutte le parti in causa.






