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Terrazza di copertura, il possesso per oltre 20 anni di un condomino vale per l’usucapione

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Lo spunto di riflessione sulla terrazza di copertura da una sentenza della Cassazione

La recente ordinanza n. 35956 della Corte di Cassazione, pubblicata il 22 novembre 2021, offre uno spunto di riflessione interessante in ordine alla compatibilità fra l’esercizio del possesso utile ai fini dell’usucapione di un bene comune da parte di un condomino ed il diritto di uso che su di esso esercitano gli altri condomini nei limiti e per l’effetto della sua funzione caratteristica.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della precedente pronuncia del Giudice di primo grado, aveva riconosciuto, in favore di due condomini, l’intervenuto acquisto per usucapione di un manufatto con annessa porzione di terrazza, posto al sesto piano di un edificio condominiale e bene comune a tutti i condomini, ritenendo che fosse stato assolto l’onere probatorio relativo alla sussistenza del possesso continuo, pacifico e ininterrotto.

Nello specifico, la Corte d’Appello aveva ritenuto pienamente provato che i due condomini che avevano richiesto l’usucapione avessero mantenuto per oltre vent’anni l’uso esclusivo della medesima terrazza, consentendo agli altri condomini soltanto la possibilità di installarvi le antenne televisive.

Il verdetto della Cassazione

Con l’ordinanza in esame, la Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso per motivi processuali, ha comunque preso posizione sul merito della questione, giungendo a considerare corretto e non sindacabile l’accertamento operato dal Giudice di merito.

Afferma la Suprema Corte, difatti, che in relazione all’accertamento del possesso esclusivo, valevole ai fini dell’usucapione della terrazza da parte di un condomino, non è di ostacolo il fatto che detto bene abbia conservato taluni aspetti di comunione di tutti i condomini, quali la sua connaturata destinazione alla copertura ed alla protezione del fabbricato e che sia stato utilizzato da altri condomini per usi non incompatibili alla suindicata funzione, quale può essere l’installazione di antenne televisive, per le quali la terrazza di copertura dell’edificio rappresenta normalmente l’unico idoneo alloggiamento.

Si è riconosciuto, in sintesi, che il possesso ultraventennale operato da un condomino sulla terrazza comune è idoneo a determinare l’usucapione in suo favore del bene medesimo anche quando esso sia utilizzato da altri condomini oltre che nei limiti della sua connaturale funzione di copertura e di protezione dello stabile, anche per altre attività alle quali comunque è normalmente e funzionalmente destinato, come nel caso in cui vengano ivi installate antenne di ricezione del segnale televisivo, la cui esistenza non costituisce motivo di turbativa e di ostacolo all’uso esclusivo ultraventennale di un condomino, anche per essere attività che si risolve una tantum con la sola installazione.

A cura dell’avv. GIUSEPPE BARDANZELLU
Tratto dal bimestrale ‘La proprietà edilizia‘, numero gennaio-dicembre 2021

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