Per Palazzo Spada il titolo si forma salvo carenze essenziali
Novanta giorni senza risposte possono bastare a consolidare il silenzio assenso su un permesso di costruire anche quando sull’istanza emergano difformità urbanistiche. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1878/2026, sceglie una lettura estensiva dell’istituto e chiarisce che, decorso il termine, il Comune non può rimettere in discussione la domanda solo perché il progetto non risulta pienamente allineato alla disciplina urbanistica. Il limite, spiegano i giudici, riguarda invece le domande prive dei contenuti essenziali richiesti dalla legge.
La vicenda, ricostruita da Giuseppe Latour su Il Sole 24 Ore, nasce da una richiesta di permesso di costruire per il recupero di un sottotetto. Oltre tre mesi dopo la presentazione dell’istanza, il Comune ha chiesto un’integrazione documentale e ha negato il rilascio dell’attestazione sul decorso dei termini per la maturazione del silenzio assenso. Da qui il contenzioso arrivato fino a Palazzo Spada.
Il contrasto interpretativo
Per decidere, i giudici richiamano le regole generali della legge n. 241/1990 e quelle specifiche del Dpr n. 380/2001. Per i permessi di costruire, si legge nella sentenza, «in assenza di interruzioni, il silenzio assenso si forma decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda». Resta però esclusa la sua formazione in presenza di vincoli.
Sul tema esistevano due orientamenti. Il primo riteneva sufficienti i requisiti formali dell’istanza, sostenendo che «non osta alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica» o la difformità rispetto alla legge. Il secondo, invece, riteneva necessario che la domanda fosse pienamente conforme alla normativa e alla strumentazione urbanistica, perché «la formazione del silenzio assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione».
Il Consiglio di Stato sceglie il primo indirizzo e giudica il secondo affetto da «incoerenza sistematica». Pretendere tutte le condizioni sostanziali per l’accoglimento dell’istanza, osservano i giudici, finirebbe per svuotare il silenzio assenso della sua funzione di semplificazione e per lasciare il cittadino senza certezza del diritto.
I limiti fissati dalla sentenza
Questo non significa che il silenzio assenso si formi sempre. La decisione precisa infatti che il meccanismo non opera nel caso «dell’istanza priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge». In queste ipotesi la domanda è troppo carente per consentire l’applicazione della norma di semplificazione.
Nella stessa direzione va anche il decreto Pnrr, secondo cui «il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto». Nei procedimenti edilizi, tra gli elementi essenziali rientrano, tra gli altri, il titolo di legittimazione e gli elaborati progettuali.
La sentenza, quindi, consolida un orientamento favorevole ai cittadini: le difformità urbanistiche non bloccano da sole il silenzio assenso, mentre a impedirlo possono essere solo carenze gravi e strutturali della domanda.






