Ma bisogna detenerlo per l’intero anno in cui si applica l’incentivo
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato come funzionano i bonus casa quando un immobile passa agli eredi. Con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Amministrazione precisa che chi eredita può usare le detrazioni fiscali residue anche se non possiede subito l’abitazione.
Il documento richiama l’articolo 16-bis del Tuir, che regola le detrazioni per i lavori di recupero edilizio. Le agevolazioni valgono sia per interventi su parti comuni di edifici residenziali sia per lavori su singole abitazioni di qualunque categoria catastale, comprese le pertinenze. La detrazione è pari al 36% e sale al 50% se chi sostiene la spesa è proprietario o titolare di un diritto reale sulla propria abitazione principale.
In generale, quando un immobile cambia titolare, le quote di detrazione non ancora usate passano al nuovo proprietario, che può sfruttarle negli anni successivi, a meno che non siano stati presi accordi diversi. Se però il passaggio avviene per morte del contribuente, la detrazione spetta soltanto all’erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile.
La regola chiave: possesso diretto per tutto l’anno fiscale
Per usare la detrazione è necessario possedere l’immobile per l’intero anno fiscale in cui si intende applicarla. Non è possibile detrarre se la casa è affittata o concessa in comodato anche solo per alcuni mesi (circolare n. 17/2023).
Tuttavia non serve avere già la detenzione nell’anno in cui si apre la successione. Conta che l’erede abbia la disponibilità effettiva e continuativa dell’immobile per tutto l’anno in cui userà la detrazione. Come ricorda la circolare n. 17/2023, «al termine del contratto di locazione o di comodato, il nuovo proprietario potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza».
Due esempi pratici:
- se nell’anno della successione l’immobile è affittato o dato in comodato e nessun erede lo possiede direttamente, la quota di quell’anno non si può sfruttare;
- se negli anni successivi un erede acquisisce la disponibilità diretta dell’immobile, potrà utilizzare le rate residue.
La detenzione deve durare dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento: se l’erede prende possesso della casa a metà anno, perde la quota di quell’anno. Se il numero di eredi che possiedono l’immobile cambia nel tempo, la detrazione va divisa in base alla detenzione effettiva di ciascun anno. Le stesse indicazioni non valgono solo per il bonus ristrutturazioni. L’Agenzia conferma che si applicano anche ad altri incentivi non ancora usati dal defunto: bonus verde, ecobonus e superbonus.






