Come far valere le proprie ragioni di fronte a decisioni ingiuste
Vivere in condominio significa condividere spazi, regole e decisioni. Come stabilisce l’articolo 1137 del Codice Civile, «le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini». Questo principio vale anche per chi possiede una piccola proprietà immobiliare: qualunque sia la quota di possesso, ciò che l’assemblea approva deve essere rispettato.
Tuttavia, la legge prevede una tutela per chi non è d’accordo. Lo stesso articolo afferma: «Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni».
I termini
Il tempo, in questi casi, è determinante. La norma precisa infatti che il termine decorre «dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti». Ciò significa che, superata questa finestra temporale, il diritto di impugnare viene perso.
Va ricordato che «l’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria». In altre parole, anche se si avvia un ricorso, la decisione dell’assemblea resta efficace, a meno che un giudice non disponga il contrario.
La sospensione può essere chiesta anche «prima dell’inizio della causa di merito», ma la legge chiarisce che questa istanza «non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione». Per gli aspetti non espressamente previsti, la sospensione è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, libro IV, titolo I, capo III, sezione I.
Gli aggiornamenti
Negli ultimi anni, il quadro normativo ha visto aggiornamenti significativi. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha previsto che, salvo diversa disposizione, le nuove regole si applichino ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 o, in un’altra previsione, dal 30 giugno 2023. Per le cause pendenti prima di tali date, restano invece valide le disposizioni precedenti.
Per un piccolo proprietario immobiliare, conoscere l’articolo 1137 c.c. non è solo una questione di diritto: è uno strumento concreto per agire in tempo e tutelarsi da decisioni condominiali che ritiene ingiuste o non conformi alla legge.






