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NormativeL'aggiornamento dell'anagrafe condominiale e il ruolo dell'amministratore di condominio

L’aggiornamento dell’anagrafe condominiale e il ruolo dell’amministratore di condominio

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L’amministratore di un Condominio, per effetto dell’art. 1130 comma 6° codice civile, è obbligato a mantenere ed aggiornare l’anagrafe condominiale.

È suo compito curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.

L’amministratore di condominio deve richiedere le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe

L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili

In tal senso l’amministratore procede alla variazione dei dati in forma scritta entro 60 giorni dalla comunicazione degli stessi.

Eventuali mancanze o incompetenze in materia di comunicazioni di dati, vincola l’amministratore  in termini di tenuta del Registro previa raccomandata, a sollecitare il condomino per l’invio degli stessi, ritenendolo responsabile in caso di reiterate omissioni.

Ciascun condomino è tenuto a comunicare allamministratore la variazione di tutti i dati da iscrivere nel Registro dell’anagrafe condominiale.

La mancata collaborazione consente all’amministratore del Condominio di richiedere informazioni agli eredi o di procedere, per inerzia degli stessi, a procedere alle richieste di informazioni agli uffici competenti.

Decesso del condomino: cosa deve fare l’amministratore

Se un condomino muore e la propria scomparsa non viene denunciata dagli eredi, l’amministratore ha comunque l’obbligo di individuare gli stessi.

Gli eredi del defunto,  infatti, hanno obbligo di depositare la dichiarazione di successione, provvedendo al pagamento dell‘imposta di successione.

L‘obbligo di comunicazione decorre entro 12 mesi dall’apertura della successione che coincide con la data della scomparsa del condomino adempiendo alle relative comunicazioni di voltura catastale e presso la conservatoria del registro

L‘amministratore, pertanto, per poter aggiornare il Registro dell’anagrafe condominiale potrebbe effettuare ricerche presso l’Ufficio Catastale e la Conservatoria del registro per verificare i nuovi proprietari dell’immobile sito nello stabile condominiale.

Cosa succede se gli eredi non comunicano la propria identità a seguito di decesso del condomino

In particolare, se gli eredi non comunicano la propria identità a seguito di decesso del condomino, l’amministratore dovrà effettuare una visura agli uffici del Territorio per ottenere la documentazione relativa.

Tale documentazione attesta la titolarità dell’immobile ovvero consente di accertarsi se un determinato individuo vanti un titolo reale su in immobili o sullo stesso gravino ipoteche ed altre garanzie reali.

Morte dell’amministratore di condominio:

In caso di decesso dell’amministratore di Condominio, occorrerà far riferimento all’art.1722 del c.c. ai sensi e per effetti del quale, la morte, interdizione o inabilitazione del mandante estingue il mandato ricevuto.

Art. 1722.  (Cause di estinzione).

Il mandato si estingue:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale e’ stato conferito;

2) per revoca da parte del mandante;

3) per rinunzia del mandatario;

4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa e’ continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

Tale mandato non avendo ad oggetto l’esercizio di attività di impresa si estingue soltanto alla morte del mandatario.

Con la morte del mandatario e l’estinzione del rapporto con esso costituito, la sostituzione dell’amministratore dev’essere gestita per iniziativa del singolo condomino ex art.66 del disp.att.cc.

Ciascun condomino ha facoltà di convocare l’assemblea per chiedere la nomina di un nuovo amministratore e per ottenere dagli eredi del defunto tutta la documentazione per l’aggiornamento del Registro dell’anagrafe del Condominio.

L’unica soluzione necessaria da assumere, al di là del dolore per la perdita del rappresentante legale, è la convocazione di un’assemblea al fine di nominare, immediatamente, un sostituto.

L’estinzione o perdita di un condomino o dell’amministratore di condominio deve per forza di cose risultare per effetto di aggiornamenti dei dati, nell’apposito Registro dell’Anagrafe Condominiale

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