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Superbonus 2024: il Mef pubblica le modalità di richiesta ed erogazione del contributo

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L’Agenzia delle entrate Accrediterà l’importo sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente

È stato pubblicato, sul sito del dipartimento delle Finanze, il decreto del Mef del 6 agosto 2024 che definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione di un contributo economico a favore dei contribuenti a basso reddito per le spese sostenute nel 2024 per interventi di efficientamento energetico, Sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici agevolati dal Superbonus, nella misura del 70%, come previsto dall’articolo 119 del Decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020).

Il contesto normativo e i destinatari

Il contributo, introdotto dall’articolo 1, comma 2, del Dl n. 212/2023, si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Questo incentivo si rivolge alle persone fisiche con un reddito non superiore a 15.000 euro, che abbiano effettuato lavori agevolati dal Superbonus e che, al 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto almeno il 60% di avanzamento dei lavori. Tra gli interventi agevolabili rientrano quelli di efficientamento energetico, miglioramento sismico, impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Le somme saranno erogate dall’Agenzia delle Entrate tramite accredito diretto sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di accesso al contributo. La misura è finanziata con uno stanziamento totale di 16,4 milioni di euro, e i criteri di assegnazione sono stati dettagliati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, disposizione recepita dal Mef con il decreto in esame

Beneficiari e importo del contributo

Il decreto precisa che possono beneficiare del contributo:

  1. le persone fisiche (o condomini) che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono o hanno sostenuto, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese per gli interventi agevolabili che al 31 gennaio 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato secondo le disposizioni di riferimento, e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito come previsto dall’articolo 121 del decreto «Rilancio»
  2. i richiedenti che nel 2023 hanno registrato un reddito di riferimento, determinato come indicato dall’articolo 119, comma 8-bis.1, del Dl n. 34/2020, non superiore a 15mila euro.

L’importo erogabile copre il 70% dei costi sostenuti direttamente dal richiedente oppure per gli interventi condominiali a lui imputati, entro un limite massimo di spesa di 96mila euro. Nel caso in cui la spesa sia stata a carico di più soggetti, la soglia diminuisce percentualmente per ciascun avente diritto in base a quanto corrisposto. Il contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo e ha quindi un importo massimo di 28.800 euro (il 30% di 96mila euro).

Presentazione delle domande

Per accedere al contributo, i contribuenti devono presentare una domanda telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024. La domanda deve certificare il possesso dei requisiti previsti e può essere inviata direttamente o tramite un intermediario abilitato. Ciascun contribuente può presentare un’unica domanda in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare. Il MEF rinvia a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione e invio della domanda.

Modalità di assegnazione del contributo

L’articolo 5 del decreto Mef indica nel dettaglio le modalità di determinazione del contributo e specifica che il richiedente deve indicare nell’istanza l’importo richiesto, importo che, come già detto, non può essere superiore al 30% delle spese ammesse.

Nell’ipotesi di stanziamenti insufficienti a soddisfare integralmente le domande, la somma a disposizione è distribuita dando priorità a coloro che adibiscono la casa oggetto dell’intervento ad abitazione principale, e ai condomini per l’unità immobiliare che fa parte del condominio stesso e che sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile. Una volta assegnate integralmente le sovvenzioni a tali soggetti, l’eventuale residuo sarà distribuito agli altri richiedenti. Le percentuali erogabili saranno determinate e comunicate con provvedimento dall’Agenzia delle entrate secondo i criteri stabiliti nel decreto stesso.

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