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Notizie da Federproprietà NapoliAffitti brevi, i nuovi obblighi: entro il 30 giugno l'invio dei dati

Affitti brevi, i nuovi obblighi: entro il 30 giugno l’invio dei dati

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Le novità entrate in vigore dopo la legge di Bilancio

La legge di Bilancio per il 2024 ha parziamente riscritto le norme tributarie. Per gli affitti brevi con appuntamento annuale gli intermediari devono adempiere ad alcuni obblighi per evitare di incappare in pesanti multe.

Essi, infatti, devono trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono e trattenere una somma a titolo di ritenuta. Gli stessi sono tenuti, se gestiscono anche gli incassi, a trattenere e versare, entro il giorno 16 del mese successivo (tributo 1919) al momento del pagamento al locatore, una ritenuta del 21% sull’ammontare del contratto (escludendo cauzioni, penali e depositi cauzionali) ed emettendo la certificazione annuale. Pesanti le sanzioni in caso di obblighi non rispettati: da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000.

A partire dal primo gennaio, spiega un servizio di Fabrizio G. Poggiani per «Italia Oggi», la legge di bilancio ha introdotto altre modifiche alla disciplina sulla tassazione degli affitti brevi a uso turistico. Dalla seconda unità immobiliare è stata aumentata al 26% l’aliquota per la tassazione dei redditi derivanti da contratti di affitti brevi, in presenza dell’opzione per l’imposta sostitutiva (fino al 31/12/2023 era il 21%). Per la prima, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi resta l’aliquota del 21%. Nel caso in cui la locazione sia gestita da intermediari o da piattaforme telematiche, questi ultimi soggetti devono trattenere una ritenuta a titolo d’acconto nella stessa misura del 21%.

Soggetti residenti al di fuori dell’Ue

Essi, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro e che incassano canoni o corrispettivi relativi ai contratti o se intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono adempiere agli obblighi fiscali, mentre quelli collocati al di fuori dall’Ue e privi di un’organizzazione stabile all’interno di uno Stato membro devono adempiere agli obblighi fiscali in qualità di responsabili d’imposta, nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti che sono sostituti d’imposta; in assenza di nomina, i soggetti residenti nello Stato appartenenti allo stesso gruppo sono responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi.

Se privi di una stabile organizzazione in Italia, possono eseguire direttamente gli obblighi fiscali o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale da individuarsi tra i sostituti d’imposta.

Il contratto

Il contratto per affitti brevi deve essere stipulato da persone fisiche che pongono in essere la locazione al di fuori dell’attività d’impresa e la detta condizione deve riguardare entrambe le controparti contrattuali, restando esclusi i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell’esercizio di attività come quella per uso foresteria dei dipendenti e quelli stipulati da soggetti che esercitano attività commerciale occasionale (redditi diversi).

Affitti brevi, la destinazione degli immobili

Gli immobili posti in locazione devono essere a destinazione residenziale e devono far riferimento alle unità censite nelle categorie da A1 a A11, con esclusione dell’A10, e relative pertinenze e devono essere collocati sul territorio nazionale, con conseguente esclusione di quelli collati all’estero.

Con il nuovo anno, quindi, il reddito da affitti brevi può essere assoggettato, per opzione, all’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, nella misura del 26%, fatto che per una unità identificata dal contribuente cui resta applicabile l’aliquota ridotta del 21%.

Affitti brevi e unità immobiliari di pregio

Infine, anche se il caso non è ricorrente e può fare solo riferimento a unità immobiliari di pregio, si evidenzia che, come indicato in una recente risposta alla stampa specializzata, gli agenti in affari, che svolgono attività di mediazione immobiliare, rientrano tra i soggetti, di cui all’art. 3 del dlgs 231/2007, con la conseguenza che gli stessi sono tenti agli adempimenti antiriciclaggio in presenza di operazioni per le quali il canone mensile risulti pari o superiore a diecimila euro.

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