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NormativeContratto di locazione breve, maggiori informazioni all'Agenzia delle Entrate

Contratto di locazione breve, maggiori informazioni all’Agenzia delle Entrate

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L’obiettivo è individuare con maggiore precisione le caratteristiche del contratto di locazione breve

Per contratto di locazione breve si intendono quelli di durata non superiore a 30 giorni, relativi a immobili a uso abitativo, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche se includono la fornitura di biancheria e la pulizia della casa. Lo stabilise la definizione contenuta nell’articolo 4 del Dl n. 50/2017.

Sono ad essi equiparati, inoltre, i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso, sempreché siano stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari. Le agenzie immobiliari e i gestori dei portali telematici che si occupano di mettere in contatto chi cerca un’abitazione per un periodo limitato e chi ha una casa da affittare con le stesse modalità, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati con il loro intervento. Al riguardo, i soggetti che operano, in qualità di sostituti d’imposta, la ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi assolvono tale obbligo tramite la Certificazione unica.

Gli altri sono tenuti a effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula del contratto secondo le regole stabilite dal provvedimento del 12 luglio 2017 come integrate dal nuovo provvedimento firmato lo scorso 17 marzo 2022 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che modifica il precedente del 12 luglio 2017.

I nuovi elementi da inserire nella comunicazione all’Agenzia delle Entate

Secondo il nuovo provvedimento bisognerà inserire l’anno della locazione e i dati catastali dell’appartamento affittato nelle comunicazioni relative ai contratti di locazione breve sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici. L’integrazione è prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, del 17 marzo 2022, che modifica il precedente del 12 luglio 2017.

Le modifiche consentono di individuare con maggiore precisione le caratteristiche del contratto con riferimento al periodo di locazione e all’identificazione dell’immobile in caso di più contratti relativi allo stesso proprietario. In particolare, i dati catastali consentono di accertare l’unità immobiliare in base al catasto edilizio urbano e gli intestatari del fabbricato.

A questo punto gli operatori dovranno comunicare «il nome, il cognome, e il codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’indirizzo dell’immobile locato, l’importo del corrispettivo lordo, l’anno di riferimento e i dati catastali dell’immobile locato. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata».

Per effetto delle integrazioni, con il provvedimento sono state approvate anche le nuove specifiche tecniche, operative dalle comunicazioni relative al 2021. Infine, è stata prevista una fase transitoria per quanto riguarda l’indicazione dei dati catastali. L’adempimento è obbligatorio a decorrere dai contratti stipulati nel 2023.

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