Provvedimento non può basarsi su generiche inadempienze o irregolarità
La revoca giudiziaria di un amministratore di condominio non può basarsi su generiche inadempienze o irregolarità se queste non compromettono la gestione condominiale o non causano una paralisi delle attività comuni. Le norme di riferimento, spiega un articolo de «il Sole 24 ore», sono contenute nell’articolo 1129, commi 10 e 11, del Codice civile, che elenca alcune cause specifiche, senza però esaurire le possibili irregolarità.
Oltre alle anomalie contabili, rientrano nella casistica tutti quei comportamenti che fanno sospettare una gestione scorretta, purché si configuri un concreto rischio per il condominio.
Il giudice, quindi, deve valutare la gravità effettiva delle irregolarità e le conseguenze che queste producono, verificando se il legame fiduciario tra amministratore e condominio sia stato compromesso in modo irreversibile. Questi principi sono stati ribaditi dal Tribunale di Avellino nel decreto del 17 febbraio 2025, in merito a un’istanza presentata da un condomino per la revoca del proprio amministratore, accusato di gravi irregolarità, tra cui la mancata convocazione delle assemblee e l’omessa approvazione dei bilanci.
Il principio del rapporto fiduciario
L’amministratore, dal canto suo, ha contestato la richiesta, sostenendo che le presunte irregolarità dovevano essere valutate nell’ambito del rapporto fiduciario. Senza una rottura effettiva di tale rapporto, anche un’irregolarità rilevante non è sufficiente per giustificare la revoca. Inoltre, nel caso specifico, il condomino ricorrente non ha dimostrato di aver subito un danno concreto a causa delle violazioni contestate. Per questo motivo, l’amministratore ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della controparte alle spese legali.
Il rigetto dell’istanza da parte del Tribunale
Il Tribunale ha respinto l’istanza, sottolineando che «il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio ha carattere eccezionale e urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare e risulta ispirato all’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela della corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore». In sintesi, una grave irregolarità non è sufficiente, da sola, a giustificare la revoca se non si traduce in un danno immediato o in un rischio concreto per il condominio.