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NormativeCasa e ambiente: esposizione a campi elettromagnetici, elettrici e magnetici

Casa e ambiente: esposizione a campi elettromagnetici, elettrici e magnetici

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Il complesso sistema di campi elettromagnetici può rappresentare un elemento di rischio per la salute degli abitanti

Le città risultano ormai largamente coperte da sistemi di trasmissione radio-elettrica che estendono il loro raggio di azione fuori e dentro delle singole abitazioni; queste ultime risultano, in tal modo, «servite» ma anche potenzialmente «pregiudicate». Il complesso sistema di campi elettromagnetici che copre il territorio può, infatti, rappresentare un elemento di rischio per la salute degli abitanti, come comprovato sulla base di dati scientifici attendibili e recenti risultati della ricerca internazionale.

La legge 22 febbraio 2001 n. 36, espressamente finalizzata alla protezione dalle esposizioni a tali campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, costituisce, nell’ordinamento nazionale, il riferimento normativo specifico e fondamentale per assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzarne l’intensità e gli effetti magnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. In particolare, essa si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

Per gli ambienti abitativi, scolastici e luoghi adibiti a permanenze prolungate, l’art. 3 della legge fissa un indicatore (“valore di attenzione”) che costituisce misura di cautela precauzionale ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine.

L’adozione di misure protettive

Tale principio di precauzione – che prescinde, quindi, dalla effettività ed attualità del danno e consente di accordare ai cittadini misure cautelari urgenti come previste dall’art. 700 c.p.c. – costituisce, ormai, un pilastro del diritto ambientale europeo e delle branche ad esso collegate con particolari effetti rilevabili in sede cautelare. Esso viene applicato quando gli effetti negativi di una condotta o attività umana risultano ancora incerti per la salute delle persone e consente l’adozione di misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità dei relativi rischi.

La competenza alle singole regioni

Nel contesto normativo è stata affidata alle singole regioni la competenza attraverso un vero e proprio catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre i Comuni possono adottare propri regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti minimizzando l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Questa la legge quadro, mentre i limiti specifici cautelativi oltre i quali i campi magnetici si presumono pregiudizievoli per la salute sono fissati dal DPCM 8.7.2003 in un “valore di attenzione” di 10 micro tesla, da intendersi come mediano dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.

Per nuove progettazioni, sempre in applicazione del principio di precauzione, gli obiettivi di qualità vengono contenuti in un più contenuto parametro di 3 micro Tesla. Tali valori consentono di misurare l’eventuale sforamento della “normale tollerabilità” prevista dal codice civile italiano (art. 844) come condizione entro la quale non possono essere impedite altrui immissioni. (1)

Esiste, poi, un articolato sistema sanzionatorio per il caso di inosservanza di queste normative nei confronti dei trasgressori i quali, indipendentemente dalle sanzioni, dovranno rimuovere le fonti pregiudizievoli adeguandole alle fasce di rispetto, ai valori ed ai parametri di qualità normativamente indicati.

Campi elettromagnetici, cosa fare nel caso di sospette immissioni oltre soglia

I proprietari e gli inquilini, nel caso di sospette immissioni oltre soglia a carico delle loro abitazioni, potranno segnalare la problematica alle amministrazioni provinciale e comunali di competenza o direttamente alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente normativamente istituite e presenti in tutte le regioni d’Italia il cui personale, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni (v. elenco a fianco).

A parte le immissioni pregiudizievoli provenienti da rete esterna, resta la possibilità che apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, possano causare inquinamento elettromagnetico dall’interno per le abitazioni e i luoghi di lavoro. Normalmente tali emissioni sono abbastanza basse da non richiedere alcuna precauzione mentre, in caso contrario, i produttori dei dispositivi sono tenuti a farne avvertenza con etichettature o schede informative del prodotto di cui si raccomanda l’attenta lettura.

A cura dell’avv. FRANCESCO GRANATO, Vicepresidente V. di Federproprietà
Tratto dal bimestrale ‘La proprietà edilizia’, numero gennaio-febbraio 2022

In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione – sancito dall’ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale – è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel DPCM 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/07/2015, n. 15853)

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