Ingiunzione anche in 15 giorni e sanzioni per chi ritarda il rilascio
Riavere un immobile alla fine della locazione non dovrebbe trasformarsi in una lunga attesa. Eppure, per molti piccoli proprietari, il rilascio della casa resta uno dei passaggi più difficili: tempi incerti, costi che continuano a correre e disponibilità del bene bloccata. Il Ddl collegato al Piano casa, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, nasce per intervenire proprio su questo nodo. Il testo prevede procedure più rapide per gli sfratti, una corsia accelerata contro le occupazioni senza titolo e una stretta sulle notifiche.
Per chi possiede uno o pochi immobili, il provvedimento può avere un impatto concreto. La relazione richiama infatti la necessità di «rendere più rapida ed efficace la restituzione degli immobili» e ricorda che, in molti casi, la casa locata serve ad assicurare al proprietario «i mezzi di sussistenza», soprattutto quando l’acquisto è stato finanziato con un mutuo o altri prestiti.
La nuova strada per ottenere il rilascio
La riforma interviene sul Codice di procedura civile e punta a ridurre i passaggi davanti al giudice. In alcune situazioni il locatore non dovrà più attendere l’udienza di convalida, ma potrà chiedere direttamente un ordine di rilascio. Il nuovo strumento è l’«Ingiunzione di rilascio per finita locazione», costruita sul modello del procedimento monitorio già utilizzato per l’ingiunzione di pagamento o per la consegna di cose mobili.
Il meccanismo, spiega «ilSole24ore», cambia in base allo stato del contratto. Se la locazione non è ancora scaduta, il decreto dovrebbe arrivare entro quindici giorni e produrre i suoi effetti dalla data di scadenza. Se invece il contratto è già terminato, il giudice fisserà il rilascio entro un termine compreso tra 30 e 60 giorni, tenendo conto delle esigenze delle parti.
Per scoraggiare ulteriori rinvii, il Ddl introduce anche una conseguenza economica: su richiesta del locatore, potrà essere riconosciuta una somma pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo. Restano comunque garanzie per l’inquilino. Il giudice potrà sospendere l’esecuzione provvisoria se l’opponente presenta eccezioni fondate. Nella relazione questa possibilità viene indicata come «un’importante valvola di salvaguardia per il conduttore».
La nuova ingiunzione non si applica alla morosità. In quel caso resta la procedura di convalida davanti al giudice, ma viene prevista comunque la sanzione dell’1% del canone per ogni giorno di ritardo nell’uscita dall’immobile.
Occupazioni abusive e notifiche
Il Ddl prevede una corsia più veloce anche per le occupazioni abusive. Quando manca qualunque titolo, il proprietario potrà avviare l’esecuzione forzata utilizzando atti notarili che attestano il diritto di proprietà, senza dover ottenere prima un ulteriore titolo esecutivo. La misura riguarda le occupazioni arbitrarie. Restano esclusi i casi in cui un titolo esisteva ed è stato poi dichiarato invalido. Nella fase esecutiva sono inoltre confermate le tutele per i soggetti più fragili.
L’ufficiale giudiziario potrà rinviare l’esecuzione dello sfratto una sola volta, fino a 180 giorni, quando la parte esecutata ha almeno 75 anni, è persona con disabilità grave o è malata terminale. Infine, cambia il peso dell’irreperibilità. Lo sfratto potrà proseguire anche se l’inquilino non viene trovato, così da evitare che l’assenza del destinatario blocchi l’intera procedura. Resta però la possibilità di opposizione se il destinatario dimostra di non aver avuto conoscenza dell’atto.






